giovedì

Responsabilità del Condominio

Cass. n. 5539/97 (cosi’ Trib. Bari 11 novembre 2010 n. 3360).

In questo contesto, pertanto, e’ possibile trarne questa considerazione: il condominio quale custode dei beni comuni risponde dei danni procurati dagli stessi a titolo di responsabilita’ oggettiva. In sostanza gli si addossa un rischio per il solo fatto d’essere titolare di quelle parti dell’edificio. Per andare esente da responsabilita’, il condominio dovra’ dimostrare la presenza di un caso fortuito (ossia di un evento imprevisto ed imprevedibile) che puo’ essere anche il fatto colpevole del danneggiato o di un terzo (si pensi al condomino che negligentemente intasa la condotta fognaria.

 
IL VOSTRO UFFICIO STAMPA

Nessun commento:

Posta un commento

Ogni commento costruttivo è gradito, ovviamente tutto quello che, a nostro insindacabile giudizio, verrà ritenuto non in linea col dovuto rispetto per gli altri, sarà eliminato.

Eccellenza a Roma - Post in Evidenza

Lazio Innova

Primo piano Transizione energetica 2026: presentazione del bando regionale Giovedì 29 gennaio alle ore 18 la Regione Lazio e Lazio Innova in...

I POST PIU' SEGUITI