Cass. n. 5539/97 (cosi’ Trib. Bari 11 novembre 2010 n. 3360).
In questo contesto, pertanto, e’ possibile trarne questa considerazione: il condominio quale custode dei beni comuni risponde dei danni procurati dagli stessi a titolo di responsabilita’ oggettiva. In sostanza gli si addossa un rischio per il solo fatto d’essere titolare di quelle parti dell’edificio. Per andare esente da responsabilita’, il condominio dovra’ dimostrare la presenza di un caso fortuito (ossia di un evento imprevisto ed imprevedibile) che puo’ essere anche il fatto colpevole del danneggiato o di un terzo (si pensi al condomino che negligentemente intasa la condotta fognaria.
IL VOSTRO UFFICIO STAMPA
RSS di Ultima ora - ANSA.it
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Eccellenza a Roma - Post in Evidenza
Lazio Innova
Primo piano Transizione energetica 2026: presentazione del bando regionale Giovedì 29 gennaio alle ore 18 la Regione Lazio e Lazio Innova in...
I POST PIU' SEGUITI
-
L'EUROPA CI STA UCCIDENDO ! Da troppi anni continuo a denunciare la tragedia monetaria ed a proporre soluzioni, purtroppo lasciate senza...
-
Datazione Elettronica Certa + Creazione Inedita = Prova d'anteriorità incontestabile. Avere una terza parte indipendente che conserva un...

Nessun commento:
Posta un commento
Ogni commento costruttivo è gradito, ovviamente tutto quello che, a nostro insindacabile giudizio, verrà ritenuto non in linea col dovuto rispetto per gli altri, sarà eliminato.