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lunedì

I.G.P. : per l'Italia una Grande Opprtunità

Dalle IGP al Made in Italy: la nuova frontiera della moda e dell’artigianato


20 aprile 2026

Italian Delegation Made in Italy

Le “Indicazioni Geografiche Protette” non sono più solo sinonimo di eccellenze enogastronomiche. Con il nuovo Regolamento UE 2023/2411, entrato in vigore il 16 novembre 2023, si apre uno scenario inedito: anche moda, artigianato e prodotti industriali potranno beneficiare di questa importante tutela.

Cosa cambia davvero?

Il Regolamento estende le IGP ai prodotti artigianali e industriali legati al territorio. A partire dal 1° dicembre 2025, sarà possibile richiedere il riconoscimento, offrendo così nuove opportunità di valorizzazione e protezione contro imitazioni e contraffazioni.

Un’occasione per il Made in Italy

Eccellenze come il marmo di Carrara, il vetro di Murano, i tessuti di Como o il cuoio toscano potranno ottenere una tutela europea rafforzata.

Il risultato?

✔ Maggiore autenticità ✔ Più competitività internazionale ✔ Incremento delle esportazioni

Moda e trasparenza: un binomio sempre più centrale

Nel settore fashion, spesso segnato da poca chiarezza sull’origine dei prodotti, le IGP rappresentano un cambio di paradigma. Garantire tracciabilità e qualità significa rafforzare la fiducia dei consumatori e valorizzare davvero il Made in Italy.

Il ruolo della Legge sul Made in Italy

La Legge n. 206/2023 affianca il Regolamento europeo con un duplice obiettivo:

  • tutelare l’identità culturale italiana
  • sostenere la crescita economica

Sono previsti anche finanziamenti per aiutare i produttori a definire standard qualitativi e disciplinari di produzione.

Uno sguardo globale

Paesi come India e Indonesia proteggono da tempo i loro prodotti tradizionali tramite indicazioni geografiche, valorizzando tessuti iconici e migliorando le condizioni degli artigiani. L’Europa, con questo Regolamento, colma finalmente un gap importante.

Opportunità per i brand

Per le aziende moda, le IGP non sono solo una tutela legale, ma un potente strumento strategico:

  • rafforzano la brand reputation
  • creano connessione emotiva con i consumatori
  • differenziano il brand nel mercato globale
  • supportano sostenibilità e responsabilità sociale

Il futuro è adesso

Le aziende che si muoveranno per prime potranno posizionarsi come pionieri della moda autentica, sostenibile e certificata

Il conto alla rovescia è iniziato: chi saprà cogliere questa opportunità? 

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mercoledì

I CONTENUTI DELLA NUOVA LEGGE TUTELA DO E IG

Il nuovo decreto legislativo su «Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini» modifica la legge 164 del 1992 in particolare - come si legge nella premessa - «per adeguarla alle profonde innovazioni apportate dalla nuova Ocm vino», ma anche «per tenere conto delle attuali esigenze degli operatori e delle nuove sfide dei mercati».
In particolare, il nuovo decreto legislativo mira ai seguenti obiettivi: preservare e promuovere l'elevato livello qualitativo e di riconoscibilità dei vini a denominazione di origine e di indicazione geografica; ridefinire il ruolo del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini (che sarà anche pressoché dimezzato nei suoi componenti, passando da 40 a 18); assicurare strumenti per la trasparenza del settore vitivinicolo e la tutela dei consumatori e delle imprese rispetto ai fenomeni di contraffazione, usurpazione e imitazione; perseguire il massimo coordinamento amministrativo tra il ministero delle politiche agricole e le regioni; individuare le sedi amministrative e gli strumenti di semplificazione amministrativa in ordine agli adempimenti procedurali a carico dei produttori vitivinicoli, con la novità annunciata dal ministro Zaia dello Sportello unico; rivedere il sistema dei controlli e sanzionatorio. In particolare, i controlli saranno affidati ad Enti terzi e non più agli stessi Consorzi.
Le novità principali sono negli articoli 3, 12, 13 e 14.
L'articolo tre (classificazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche) sottolinea che, pur nel rispetto delle indicazioni comunitarie, si è salvaguardato il sistema piramidale di classificazione della legge 164/1992 e pertanto viene ribadito che le menzioni specifiche tradizionali italiane 'Denominazione di Origine controllata e garantita' (Docg), 'Denominazione di origine controllata' (Doc) e 'Indicazione geografica tipica' (Igt) costituiscono il fulcro della corrispondente classificazione italiana.
L'articolo 12 (Schedario viticolo) introduce una sostanziale semplificazione degli adempimenti procedurali a carico dei produttori attraverso la sostituzione degli strumenti attualmente gestiti dalle Regioni (Albo vigneti Do-elenco vigne Igt) con l'unico strumento dello Schedario viticolo comunque gestiti dalle Regioni.
Nell'articolo 13 (Controlli e vigilanza) si dispone che il controllo delle denominazioni protette e indicazioni geografiche viene affidato per la totalità delle sue fasi ad un unico soggetto, individuato dai produttori della Do e/o Ig e che sarà l'unico titolato all'attività di controllo.
L'articolo 14 (modalità di rivendicazione delle produzioni, riclassificazione, declassamenti) prevede infine un'unica denuncia di produzione annuale che annulla l'attuale decuplicazione della denuncia delle uve Do e Igt alle competenti Camere di Commercio.

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